LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
   Ha  emesso  la  seguente  decisione  sulla  controversia  di cui al
 seguente  fascicolo:  R.G.  Fasc.  n.  3474/96  contenente:   appello
 principale  n.  3391/90 presentato per posta con raccomandata n. 9375
 del 23 marzo 1990 da Lentini  Vincenzo,  residente  a  Melzo  in  via
 Napoli,  26; Lentini Luigi, residente a Melzo in via L. da Vinci, 45;
 Lentini Giuseppe, residente a Melzo in via Napoli, 26; Pisana Stella,
 residente a Melzo in via L. da Vinci, 45  (controparte:  Ufficio  del
 registro  di  Milano  pubblici)  contro  la decisione: n. 16324/49/89
 pronunciata in data 17 novembre 1989 (Atti citati: avv. di accert. n.
 scad. 61942/H, imposta: reg. +  Invim  (decisioni  pronunciate  dalla
 Comm.ne Trib.  di I Grado di Milano).
    Oggetto della domanda, svolgimento del processo e motivi della
                               decisione
   Con avviso, notificato in data 1 aprile 1988 l'ufficio del registro
 -  atti  pubblici  di  Milano  ha accertato che gli immobili, oggetto
 dell'atto registrato il 18 giugno 1986, costituito da un appartamento
 composto da tre locali, oltre cucina e bagno, e da un locale  ad  uso
 abitazione,  oltre  ad  un rustico, ubicati in Melzo, hanno un valore
 finale di rispettive L. 75.000.000 e L. 45.000.000 a fronte di quello
 dichiarato in L. 50.000.000 e L. 30.000.000.
   Con ricorso, tempestivamente presentato in data 26 maggio  1988,  i
 ricorrenti hanno impugnato avanti la locale commissione tributaria di
 primo  grado  l'avviso  di  accertamento,  chiedendo,  in  primis, la
 nullita'  dell'avviso  per  carenza  di  motivazione   ed,   in   via
 subordinata, la rideterminazione del valore degli immobili stessi.
   Con  decisione  resa  il  17  novembre  1989  l'attuale Commissione
 tributaria ha respinto il ricorso.
   I  contribuenti  hanno  presentato  tempestivo  atto  di   appello,
 formulando le stesse richieste costituenti  il petitum del ricorso di
 primo  grado  e, nel contempo, invocando l'applicazione dell'art. 52,
 quarto comma, del d.P.R. n. 131/1986.
   D'ufficio resiste con atto presentato a questa Commissione in  data
 22 novembre 1996.  Motivi della decisione